Nel procedimento penale il Pubblico Ministero svolge la funzione di parte pubblica, rappresentando l'interesse generale dello Stato e, ai sensi dell'art. 112 della Costituzione, ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
La legalizzazione consiste nell'attestazione sia della qualità del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma sul documento (atti, copie ed estratti) sia dell'autenticità della firma stessa. La Procura della Repubblica provvede, per delega del Ministero della Giustizia, alla legalizzazione delle firme per l'estero ai senzi sell'art. 33 DPR 445/2000. Per i documenti che devono valere in Stati che hanno aderito alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 - concernente l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri - in luogo della legalizzazione si provvede ad annotare a margine degli stessi la cosiddetta apostille. Apponendo tale annotazione si attesta la provenienza del documento da parte del Pubblico Ufficiale che lo ha rilasciata, la sua qualifica e la sottoscrizione. Per i Paesi che non hanno aderito alla convenzione dell'Aia, successivamente alla legalizzazione dell'atto da parte delle competenti autorità italiane occorre il visto anche del Consolato dello Stato straniero in Italia.
La persona offesa dal reato, detta anche “parte offesa” o “vittima”, è la persona che è titolare del diritto che è violato dall’autore del reato, ad essa è attribuito il diritto di presentare, nei casi previsti dalla legge, la “querela”, atto con il quale chiede espressamente che l’autore del reato sia perseguito penalmente. Per informazioni maggiori consultare la voce "Informazioni dovute a tutte le persone offese" all'interno della Sezione Notizie Vittime di Reato
Il 9 agosto 2019 è entrata in vigore la legge n. 69 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, che ha introdotto rilevanti modifiche al codice penale e al codice di rito, a fronte delle quali si è reso necessario un intervento sull’attribuzione della competenza per i nuovi reati, nonché sull’organizzazione dell’ufficio, al fine di assicurare la corretta applicazione delle nuove disposizioni, in particolare dell’art. 362, co. 1-ter c.p.p. che riguarda gli adempimenti urgenti che il P.M. dovrà svolgere entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato per tutte le fattispecie indicate nella medesima disposizione.
Se vuoi denunciare un reato, devi dichiarare i tuoi dati. Le denunce anonime non sono prese in considerazione (art. 333, comma 3, c.p.p.).
Se si tratta di un reato perseguibile d’ufficio, una volta avviato il procedimento non è più possibile tornare indietro. Se è un reato perseguibile a querela, invece, puoi rimettere la querela.
Significa che il Pubblico Ministero ha ritenuto di non procedere per il fatto che hai denunciato. Puoi opporti alla sua richiesta rivolgendoti alla cancelleria del Giudice per le Indagini Preliminari in Tribunale.
Significa che a tuo carico è iscritto un procedimento penale nel quale sono state concluse le indagini preliminari. Rivolgiti ad un avvocato di tua fiducia, oppure a quello che ti è stato designato d’ufficio, i cui dati puoi leggere sull’avviso stesso.
Se sei stato citato come testimone, devi presentarti in udienza nel giorno, luogo e ora indicate. Non puoi rifiutarti di comparire, perché la testimonianza è obbligatoria. Dovrai prestare giuramento e dichiarare il vero. Se ti rifiuti di comparire o comparendo dichiari il falso, commetti un reato. Se hai un grave impedimento, telefona ai numeri indicati sull'avviso, e riceverai le informazioni necessarie.
Significa che potresti essere a conoscenza di fatti inerenti un procedimento penale. Devi presentarti nel giorno e nel luogo indicati e rispondere alle domande che ti verranno fatte. Se ti rifiuti di comparire o comparendo dichiari il falso, commetti un reato. Se sei impossibilitato a comparire, contatta l’ufficio ai numeri telefonici riportati sull’avviso Non si tratta di una scelta, ma di un dovere. Non comparendo, se non hai un motivo molto serio (ad esempio, lavori all’estero o molto lontano o sei gravemente malato ed impossibilitato a muoverti), potresti commettere un reato. Sei inoltre tenuto a dire la verità: se la nascondi o dichiari il falso commetti un reato.