I deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell’opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall’articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all’articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all’articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’articolo 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.
Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.
Con decreto del Ministro della Giustizia del 04/07/2023 e successiva integrazione del 18/07/2023, è stato ampliato considerevolmente il numero di atti che dovranno essere depositati esclusivamente in modalità telematica.
Con nota di chiarimento del Ministero della Giustizia del 25/07/2023 sono state inoltre rese pubbliche le modalità di deposito degli atti nella fase sperimentale del portale.